Condominio, se sei moroso ora può agire l’amministratore: ti stacca luce e citofono. Lo ha stabilito la Corte di Appello di Napoli.
Con la sentenza n. 5301 del 29 ottobre 2025, la Corte d’Appello di Napoli ha ribadito un principio di rilievo in materia condominiale: la sospensione dei servizi a carico dei condomini morosi, se effettuata nei limiti previsti dall’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, è pienamente legittima.
Il provvedimento, che si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, chiarisce quando l’amministratore può interrompere i servizi senza ledere i diritti fondamentali degli occupanti.
Condominio, se sei moroso ora può agire l’amministratore: ti stacca luce e citofono
Protagonista della vicenda è un Avvocato napoletano che aveva citato in giudizio l’amministratore e il portiere del proprio condominio, accusandoli di aver interrotto arbitrariamente alcuni servizi condominiali in seguito a un debito superiore ai trentamila euro e accumulato da oltre sei mesi. L’interruzione aveva riguardato servizi a uso individuale, come il citofono, l’illuminazione di una parte dell’androne e la distribuzione della corrispondenza.

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Secondo il professionista, tali misure avevano arrecato danni al suo studio, ostacolando l’accesso dei clienti. L’amministratore e il portiere, dal canto loro, avevano dimostrato che i servizi erano stati ripristinati nell’arco di 48 ore, sostenendo la piena legittimità del loro operato in base all’art. 63, comma 3, disp. att. c.c., e chiedendo anche la condanna dell’attore per lite temeraria, considerata l’infondatezza delle accuse.
Il Tribunale aveva inizialmente dato ragione ai convenuti, riconoscendo che l’amministratore aveva agito nel rispetto dei limiti normativi. Tuttavia, non aveva accolto la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, poiché l’attore non aveva formalmente rinunciato alla domanda di risarcimento danni.
In appello, l’Avvocato aveva sostenuto che il ripristino dei servizi avesse di fatto chiuso la controversia. La Corte partenopea, però, ha confermato la pronuncia di primo grado, rilevando come la lite fosse ancora pendente per la mancata rinuncia formale. Inoltre, i giudici hanno escluso qualsiasi diritto al risarcimento, poiché non erano state fornite prove concrete dei danni lamentati.
La Corte ha colto l’occasione per richiamare i confini applicativi dell’art. 63, che consente all’amministratore di sospendere i servizi “suscettibili di utilizzazione separata” nei confronti dei condomini morosi da oltre sei mesi. La disposizione, tuttavia, è stata oggetto di interpretazioni non sempre uniformi.
Una parte della giurisprudenza, più attenta alla tutela dei diritti primari, sostiene che non possano essere interrotti i servizi essenziali in quanto la sospensione inciderebbe sul diritto alla salute e sulla dignità della persona. Altre decisioni, invece, ritengono che la norma non operi distinzioni tra servizi essenziali e secondari, e che la sospensione sia legittima ogniqualvolta il servizio sia tecnicamente separabile e la morosità sia grave e protratta nel tempo.