Qui sotto trovate la traduzione in italiano di due fondamentali decreti legge del governo ungherese in materia di coronavirus. Il decreto legge del 27 marzo sulla limitazione della liberta di movimento (n.56) e il decreto legge del 24 marzo sui provvedimenti economici, in particolare moratoria sui pagamenti (n.52).

La traduzione è a cura di ITL Group United by passion for enterprise, also from far away  

 

GAZZETTA UFFICIALE No. 56. GAZZETTA UFFICIALE D’UNGHERIA 27 marzo 2020, venerdí 

Decreto governativo No. 71/2020. (del 27 marzo) Sulla limitazione di uscita 1626 

1626 G A Z Z E T T A U F F I C I A L E • No. 56 dell’anno 2020 

III. Decreti governativi 

Decreto governativo No. 71/2020. (del 27 marzo) del Governo sulla limitazione di uscita 

Il Governo nella sua autoritá legislativa originaria, determinata nel comma (2) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, prendendo provvedimenti nella sua competenza determinata nel comma (1) dell’articolo 15 della Legge fondamentale ordina come segue: 

  1. § (1) Tutte le persone sono tenute a limitare il contatto sociale con le altre persone – eccetto le persone con le quali convivono nella stessa casa – al minimo possibile e di tenere dalle altre persone possibilmente una distanza di almeno un metro e mezzo. (2) Il comma (1) deve essere applicato anche nel corso dell’uso dei mezzi di trasporto pubblico. 
  2. § É vietato trovarsi nei luoghi di ristorazione – ad eccezione di quelle persone che ci lavorano. Fanno eccezione la consegna ed il trasporto dei cibi adatti ad essere portati via. 
  3. § Si puó lasciare la residenza, il domicilio e l’appartamento privato solo avendo i motivi fondati, definiti nel decreto presente. 
  4. § (1) Motivi fondati secondo il § 3: a) svolgimento del lavoro, obblighi professionali, attivitá economica, agricola e forestale, inoltre gli acquisti nei negozi che vendono materiali e strumenti indispensabili a quanto sopra (specialmente i negozi che vendono articoli tecnici, materiali e strumenti da costruzione), b) accompagnamento di bambini minorenni a causa della sorveglianza di giorno, in gruppi piccoli, c) uso dell’assistenza medica e dei servizi sanitari, compresi – oltre all’attivitá curativa – anche i servizi sanitari offerti per la salvaguardia della sanitá fisica e mentale (specialmente l’assistenza psicoterapica, trattamento fisioterapeutico, ginnastica medica), d) attivitá sportiva individuale per passare il tempo libero, circolazione a piedi per passare il tempo libero secondo il punto 5, e) contrazione del matrimonio e funerali con cerimonia intima, f ) acquisto nei negozi di alimentari che vendono articoli di consumo giornaliero (in seguito: negozio di alimentari), g) acquisto in altri negozi che vendono articoli di consumo giornaliero (profumi, prodotti di profumeria, detersivi per la casa, prodotti chimici e prodotti igienici di carta) (in seguito insieme: profumeria, h) acquisto nei negozi che vendono cibo per animali e foraggio, i) acquisto nei negozi agricoli, intesi anche i negozi che vendono fertilizzanti chimici ed anche i macelli, j) acquisto al mercato, al mercato locale dei coltivatori locali (in seguito insieme: mercato), k) acquisto nei negozi che vendono medicine e strumenti terapeutici (in seguito insieme: farmacia), l) andare al distributore di benzina, m) acquisto nelle tabaccherie, n) avvalersi dei servizi del parrucchiere e del manicure, o) avvalersi dei servizi di trasporto, di pulizia e di quelli di igiene, p) avvalersi dei servizi relativi alla riparazione delle automobili, delle biciclette, delle macchine e degli impianti agricoli e forestali, q) avvalersi dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti, r) avvalersi nei casi indispensabili delle gestioni delle pratiche che richiedono la presenza fisica come p.e. presso le autoritá, alla banca, avvalersi di servizi finanziari, assicurativi e postali, s) accudire gli animali, portare a spasso gli animali domestici nelle aree pubbliche, andare dal veterinario o alla clinica veterinaria, t) diritti e doveri dei genitori, u) attivitá della vita religiosa. 

G A Z Z E T T A U F F I C I A L E • No. 56 dell’anno 2020 1627 

(2) É un motivo fondato inoltre – rispettando quanto descritto nel § 1 – l’assistenza alle persone che non possono prendersi cura di sé stesse o hanno bisogno di aiuto (p.e. persone minorenni, persone anziane e persone malate). 

  1. § Attivitá sportiva individuale nel tempo libero, circolazione a piedi per passare il tempo libero alle periferie inoltre nelle zone interne delle localitá – possibilmente sulle zone verdi – soli o con le persone con le quali si convive nella stessa casa, ma sempre tenendo una distanza di almeno un metro e mezzo l’uno dall’altro. 
  2. § (1) Le persone che hanno giá superato l’etá di 65 anni – per rispettare i propri interessi e quelli della loro famiglia – possono andare nel negozio di alimentari, nelle profumerie, al mercato o in farmacia, solo tra le ore 9.00 e 12.00. (2) Nei negozi di alimentari, nelle profumerie, al mercato o in farmacia tra le ore 9.00 e 12.00 possono esserci – ad eccezione di quelli che ci lavorano – esclusivamente le persone secondo il comma (1). 
  3. § É la responsabilitá del gestore del locale quello di far valere la limitazione definita nel comma (1) del § 1, inoltre le prescrizioni determinate nel § 2 nel comma (2) del § 6. 
  4. § (1) L’osservanza delle disposizioni limitative secondo il decreto presente viene controllata dalla polizia, coinvolgendo qualsiasi organo secondo la legge sul rapporto legale di servizio degli effettivi ufficiali della polizia militare e degli organi che hanno il compito di tutelare l’ordine. 

(2) In caso di mancata osservanza delle disposizioni limitative secondo il decreto presente il poliziotto puó mettere in atto le disposizioni ed i mezzi coattivi secondo le Legge XXXIV dell’anno 1994 sulla Polizia (in seguito: Rtv.), rispettando l’esigenza dell’occorrenza e della proporzione, nel modo determinato nella Rtv. 

  1. § (1) Differentemente dal comma (1) del § 1 della Legge II dell’anno 2012 Sulle contravvenzioni, sui procedimenti di contravvenzione e sul sistema di registro delle contravvenzioni (in seguito: Szabstv.) cade in contravvenzione chi viola le disposizioni limitative determinate nel decreto presente. (2) Differentemente dal comma (1) del § 11 della Szabstv. in caso di contravvenzione secondo il comma (1) l’importo minimo della multa é di cinquemila fiorini e l’importo massimo é di cinquecentomila fiorini. 
  2. § (1) Il decreto presente entra in vigore il 28 marzo 2020. (2) Il decreto presente perde la sua validitá l’11 aprile 2020. 
  3. § Non puó essere applicato il § 1 del Decreto governativo No. 46/2020 (del 16 marzo) sui provvedimenti da mettere in atto nel corso della situazione di pericolo ordinato (III) per prevenire e riparare le conseguenze dell’epidemia umana che causa virosi in massa che mette in pericolo la sicurezza della vita e del patrimonio e per salvaguardare la salute e la vita dei cittadini ungheresi. 

Orbán Viktor primo ministro di suo pugno 

1628 G A Z Z E T T A U F F I C I A L E • No. 56 dell’anno 2020 

 

GAZZETTA UFFICIALE No. 52. GAZZETTA UFFICIALE D’UNGHERIA 24 marzo 2020, martedí 

Decreto governativo No. 62/2020. (del 24 marzo) Sulle regole particolari relative alla moratoria di pagamento del Decreto governativo 

No. 47/2020. (del 18 marzo) sui provvedimenti immediati necessari ad attenuare gli 

effetti della pandemia coronavirus sull’economia nazionale 1564 

Decreto governativo No 63/2020. (del 24 marzo) Sui provvedimenti inerenti le ricerche mediche durante la situazione di pericolo 

ordinata per prevenire l’epidemia umana causante una virosi di massa che mette in 

pericolo la sicurezza della vita e del patrimonio e per rimediare alle conseguenze e 

per proteggere la salute e la vita dei cittadini ungheresi 1565 

Delibera governativa No. 1121/2020. (del 24 marzo) 

Sui provvedimenti necessari per salvaguardare l’integritá fisica dei cittadini 

ungheresi e per trafugarli in modo efficiente dalla situazione di crisi 1566 

Delibera governativa No. 1122/2020. (del 24 marzo) 

Sull’assicurazione di ulteriori risorse necessarie all’esecuzione dei provvedimenti che 

servono ad arginare l’epidemia coronavirus 1568 

1564 G A Z Z E T T A U F F I C I A L E • No. 52 dell’anno 2020 

III. Decreti governativi 

Decreto governativo No. 62/2020 (del 24 marzo) del Governo sulle regole particolari relative alla moratoria di pagamento del Decreto governativo No. 47/2020. (del 18 marzo) sui provvedimenti immediati necessari ad attenuare gli effetti della pandemia coronavirus sull’economia nazionale 

Il Governo nella sua autoritá legislativa originaria, determinata nel comma (2) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, prendendo provvedimenti nella sua competenza determinata nel comma (1) dell’articolo 15 della Legge fondamentale ordina come segue: 

  1. § (1) L’adempimento del debitore in conformitá alle condizioni contrattuali originali non tocca il vigore della moratoria di pagamento ai sensi del comma (1) del § 1 del Decreto governativo No. 47/2020 (del 18 marzo) sui provvedimenti immediati necessari ad attenuare gli effetti della pandemia coronavirus sull’economia nazionale (in seguito: R.). (2) In caso dell’adempimento ai sensi del comma (1) del § 1 del R. l’adempimento deve essere accreditato secondo le disposizioni del contratto in vigore prima di ordinare la moratoria. (3) Il comma (1) del § 1 del R deve essere applicato in modo adeguato anche al prestito concesso dal datore di lavoro. (4) Differentemente dal § 8 del R, nell’applicazione del comma (1) del § 1 del R vengono considerati debitori anche le imprese finanziarie ai sensi della Legge CCXXXVII dell’anno 2013 sugli istituti di credito e ed anche i fondi d’investimento secondo la Legge XVI dell’anno 2014 sulle imprese finanziarie, sulle forme di investimenti collettivi e sui loro gestori, inoltre sulla modifica di varie leggi di argomento finanziario. (5) Il comma (2) del § 1 del R deve essere applicato in modo adeguato anche al contratto di garanzia ed anche alla dichiarazione per l’assunzione della garanzia. 
  2. § (1) Il debito di capitale né durante la moratoria di pagamento, né dopo la scadenza della moratoria di pagamento non si puó aumentare con l’importo degli interessi non pagati durante la sussistenza della moratoria di pagamento. (2) Gli interessi accumulatisi durante la moratoria dei pagamento devono essere pagati dopo la scadenza della moratoria di pagamento, insieme alle quote di ammortamento da pagare nella durata rimasta, in quote annuali uguali. (3) Dopo la scadenza della moratoria di pagamento la durata si prolunga in modo tale che il totale della quota di ammortamento maturata e degli interessi da pagare in rate, non superi il totale delle quote di ammortamento secondo il contratto originale. (4) Le regole relative agli interessi devono essere applicate in modo adeguato anche alle tasse. 
  3. § La tassa di fideiussione da pagare in base al prestito erogato secondo il Decreto governativo No. 44/2019 (del 12 marzo) sulla sovvenzione per le famiglie che aspettano un bebé viene condonata durante la sussistenza della moratoria di pagamento secondo il comma (1) del § 1 del R. 
  4. § (1) Le disposizioni descritte nel § 2 del R. devono essere applicate per i contratti stipulati dall’entrata in vigore del R fino al 31 dicembre 2020. Se questo termine non viene prolungato in merito al l’indicatore del tasso intero del prestito, successivamente diventa normativo l’indicatore del tasso intero del prestito determinato nell’avviso del creditore in questione, in vigore nel momento della stipulazione del contratto. (2) Nell’applicazione del § 2 del R. per l’intera durata del semestre in questione rimane in vigore quell’interesse di base della banca centrale che é in vigore il primo giorno del semestre solare interessato. 
  5. § Il contratto modificato ai sensi del § 1 del R. non deve essere incluso in un atto notarile, l’atto notarile precedente é valido nei limiti del contenuto modificato del contratto. 
  6. § (1) La moratoria di pagamento ai sensi del comma (1) del § 1 del R. deve essere applicata in modo adeguato anche all’obbligo di pagamento della quota del prezzo d’acquisto e del canone di locazione delle persone fisiche, partecipanti al Programma Nazionale per la Gestione degli Attivi. (2) La Gestione Nazionale degli Attivi SpA. chiusa non si avvale del suo diritto di disdetta a causa del mancato pagamento del canone di locazione fino al 31 dicembre 2020. 

G A Z Z E T T A U F F I C I A L E • No. 52 dell’anno 2020 

1565 

  1. § (1) Nell’applicazione del comma (1) del § 1 del R. viene considerato debitore quel debitore che é sotto procedimenti definiti nelle Legge CV dell’anno 2015 sul regolamento del debito delle persone fisiche, inoltre anche le persone obbligate a garantire le obbligazioni di rimborsamento del credito da parte del debitore. (2) La proroga di pagamento secondo il comma (1) si estende sul pagamento della quota di ammortamento minima da pagare al creditore principale ed anche all’adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti da un rapporto di credito, elencato nel comma (1) del § 1 del R., da determinare o giá determinata in un accordo stragiudiziale per il regolamento del debito, in un accordo giudiziale per il regolamento del debito, inoltre in una delibera giudiziale per l’ammortamento del debito, in merito alle quote di ammortamento maturate dopo l’entrata in vigore del R. 
  2. § Il decreto presente entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 

Orbán Viktor, primo ministro di suo pugno 

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Decreto governativo No. 63/2020 (del 24 marzo) del Governo sui provvedimenti inerenti le ricerche mediche durante la situazione di pericolo ordinata per prevenire l’epidemia umana causante una virosi di massa che mette in pericolo la sicurezza della vita e del patrimonio e per rimediare alla conseguenze e per proteggere la salute e la vita dei cittadini ungheresi 

Il Governo nella sua autoritá legislativa originaria, determinata nel comma (2) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, prendendo provvedimenti nella sua competenza determinata nel comma (1) dell’articolo 15 della Legge fondamentale ordina come segue: 

  1. § (1) Nel corso della durata della situazione di pericolo annunziata con il Decreto governativo No. 40/2020 (dell’11 marzo) sull’annunzio della situazione di pericolo, la persona capace di agire, che desiderano coinvolgere in una ricerca medica (in seguito: persona coinvolta) considerata un esame inerente il coronavirus (COVID-19) il che non comporta un intervento (in seguito: ricerca) – oltre a quanto descritto nel comma (3) del § 159 della Legge CLIV del 1997 sulla sanitá (in seguito: Eütv.) – puó essere informata anche tramite mezzi di telecomunicazione in merito a quanto descritto nel comma (3) del § 159 dell’Eütv. (2) La persona coinvolta puó dare il suo consenso alla partecipazione alla ricerca – oltre a quanto descritto nel punto e) del comma (1) del § 159 dell’Eütv. – anche tramite mezzi di telecomunicazione. (3) La persona coinvolta puó anche revocare il suo consenso alla partecipazione alla ricerca – in base al punto a) del comma (3) del § 159 dell’Eütv. – anche tramite mezzi di telecomunicazione. 
  2. § Nell’applicazione del decreto presente sono considerati mezzi di telecomunicazione tutti i mezzi adatti a dare informazioni e dichiarazioni in modo successivamente controllabile, cosí specialmente i mezzi adatti alla registrazione sonora. 
  3. § (1) Il decreto presente entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. (2) Questo decreto puó essere applicato alle ricerche giá valutate dalla Commissione Scientifica ed Etica del Consiglio Sanitario Scientifico, prima di entrare in vigore. 

Orbán Viktor, primo ministro di suo pugno ________________________________________________________________ 

1566 G A Z Z E T T A U F F I C I A L E • No. 52 dell’anno 2020 

  1. Archivio delle Delibere 

Delibera governativa No. 1121/2020. (del 24 marzo) del Governo sui provvedimenti necessari per salvaguardare l’integritá fisica dei cittadini ungheresi e per trafugarli in modo efficiente dalla situazione di crisi 

Il Governo 1. richiama il ministro dell’economia e degli affari esteri di provvedere all’organizzazione ed alla messa in atto delle disposizioni necessarie per salvaguardare l’integritá fisica dei cittadini ungheresi e per trafugarli in modo efficiente dalla situazione di crisi; 2. agendo nella sua sfera di diritti assicurata nel comma (1) del § 33 della Legge CXCV dell’anno 2011 sulla finanza pubblica ordina di completare con il punto 38 il gruppo del titolo giuridico: „Salvaguardia dell’integritá fisica dei cittadini ungheresi e loro trafugamento dalla situazione di crisi” il sottotitolo 1. Obiettivi preventivati del titolo 7: Preventivi da gestire nel capitolo XVIII: Ministero dell’Economia e degli Affari Esteri dell’Allegato No. 1 della Legge LXXI. del 2019 sulla finanza centrale dell’anno 2020 dell’Ungheria (in seguito: Kvtv.); 

Responsabile: ministro delle finanze 

ministro dell’economia e degli affari esteri Termine: immediato 3. richiama il ministro delle finanze che coinvolgendo il ministro dell’economia e degli affari esteri per realizzare gli obiettivi prefissati nel punto 1 provveda ad assicurare le risorse un’unica volta a favore del punto 38 il gruppo del titolo giuridico: „Salvaguardia dell’integritá fisica dei cittadini ungheresi e loro trafugamento dalla situazione di crisi” il sottotitolo 1. Obiettivo preventivati del titolo 7: Preventivi da gestire nel capitolo XVIII: Ministero dell’Economia e degli Affari Esteri dell’Allegato No. 1 del Kvtv. 

Responsabile: ministro delle finanze 

ministro dell’economia e degli affari esteri Termine: immediato 4. richiama il ministro dell’economia e degli affari esteri che nel corso della pianificazione del bilancio centrale dell’anno 2021 provveda alla disponibilitá delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi prefissati nel punto 1; 

Responsabile: ministro delle finanze Termine: nel corso della pianificazione del bilancio centrale dell’anno 2021 5. autorizza il ministro dell’economia e degli affari esteri che le risorse che vengono messe a disposizione in base al punto 3 per la realizzazione del compito, possano essere utilizzate secondo quanto descritto nell’Allegato No. 1, fino alla modifica del Decreto del KKM (Ministero dell’Economia e degli Affari Esteri) No. 4/2019. (del 14 giugno) sulla Gestione e sull’utilizzazione dei preventivi da gestire nel capitolo, considerata la situazione di pericolo annunziata; 6. richiama il ministro dell’economia e degli affari esteri di provvedere – in conformitá al compito definito nel punto 1 ed a quanto compreso nel punto 4 – alla modifica straordinaria del Decreto KKM No. 4/2019. (del 14 giugno) sulla Gestione e sull’utilizzazione dei preventivi da gestire nel capitolo. 

Responsabile: ministro dell’economia e degli affari esteri Termine: immediato 

Orbán Viktor, primo ministro di suo pugno 

G A Z Z E T T A U F F I C I A L E • No. 52 dell’anno 2020 1567 

Allegato No. 1 alla Delibera governativa No. 1121/2020 (del 24 marzo) 

1568 G A Z Z E T T A U F F I C I A L E • No. 52 dell’anno 2020 

Delibera governativa No. 1122/2020. (del 24 marzo) del Governo sull’assicurazione di ulteriori risorse necessarie all’esecuzione dei provvedimenti che servono ad arginare l’epidemia coronavirus 

Il Governo in base alla Delibera del governo No. 1012/2020 (del 31 gennaio) sull’istituzione del Comando Operativo Responsabile per la Difesa Contro l’Epidemia Coronavirus 

  1. concorda di assicurare le risorse necessarie alla realizzazione dei provvedimenti indispensabili per la protezione dei cittadini d’Ungheria nella situazione che si é creata in relazione all’epidemia coronavirus; 2. per il raggiungimento dell’obiettivo secondo il punto 1, in base al comma (2) del § 36 della Legge CXCV dell’anno 2011 sulla finanza pubblica, permette un’assunzione di obbligazione nell’anno in oggetto nell’importo di 15 240 000 000 fiorini che superano le previsioni libere a carico del sottotitolo 1. Centro Fornitore per la Sanitá Statale, titolo 10: Istituti specializzati per le cure e le prevenzioni, capitolo XX: Ministero delle Risorse Umane, dell’Allegato 1 della Legge LXXI dell’anno 2019 sulla Finanza centrale d’Ungheria per l’anno 2020; 3. per assicurare la copertura per l’assunzione di obbligazione secondo il punto 2 richiama il ministro delle finanze che – coinvolgendo il ministro delle risorse umane – provveda alla disponibilitá di 15 240 000 000 fiorini al massimo, a carico della finanza centrale dell’anno 2020; 

Responsabile: ministro delle finanze 

ministro delle risorse umane Termine: nel ritmo della presentazione 

  1. concorda che l’utilizzazione delle risorse avvenga in base all’ordine del Comando Operativo Responsabile per la Difesa Contro l’Epidemia Coronavirus. 

Orbán Viktor, primo ministro di suo pugno 

 

 

Foto: MTI/Koszticsák Szilárd